«Medicina e i bandi per le scuole di specializzazione»

Da "La Sicilia" del 13 Aprile 2011

Approfitto dello spazio concesso dal nostro Quotidiano "La Sicilia" per portare a conoscenza dei lettori che i bandi di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica, riguardanti il nostro Ateneo, contengono due errori gravi. Primo errore: fra i requisiti per la partecipazione al concorso è stato inserito un articolo emendato dal Parlamento con una formulazione non approvata dal legislatore perché chiaramente anticostituzionale. "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, co. 1, lett. c) legge 240/2010, non saranno ammessi al concorso i candidati che si trovino in relazione di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla facoltà di Medicina e chirurgia ovvero con il rettore o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. Pertanto, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R.28.12.200 n. 445 di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla facoltà di Medicina e chirurgia nè con il rettore nè con alcun componente del Consiglio di amministrazione dell' Università degli studi di Catania." La legge 240/2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, invece, afferma:….. "In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;" Secondo errore: L'articolo 18 citato, nella legge, si trova inserito, nel titolo III riguardante le "norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento". In ogni caso, quindi, i concorsi per l'ammissione alla frequenza delle scuole di specializzazione, poiché sono strutture di formazione, non riguardano il reclutamento così come correttamente interpretato da tutti i Rettori delle Università del nostro Paese che non hanno fatto alcun riferimento a questo articolo. Mi auguro che il Magnifico Rettore, per il principio dell'autotutela, cancelli dal bando il citato articolo senza attendere che sia cassato dalla Magistratura con aggravio di spese e offuscamento dell'immagine del nostro Ateneo.

Risponde il dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio dell'Università di Catania, avv. Rosanna Branciforte: "Con riferimento alla clausola del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica, che non ammette al concorso "i candidati che si trovino in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla facoltà di Medicina e chirurgia ovvero con il rettore o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo", si fa presente che la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 18, comma 1, lett. c, è norma di legge dello Stato, approvata dal Parlamento, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, entrata in vigore il 29 gennaio 2011 e, tra l'altro, immediatamente applicabile ed operativa. L'autore della missiva non solo dimentica quanto sopra, ma non ha neanche tenuto conto del fatto che la lettera c), 1 comma, dell'art. 18 applica i criteri di cui alla lettera b), anche nel caso di "…conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo". In tal senso, si precisa che, su richiesta dell'Ateneo catanese, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, nell'esprimere un parere sull'argomento, ha sottolineato come, anche in relazione alla ratio della legge, occorre includere nelle ipotesi di cui alla lettera c), 1 comma, dell'art. 18, tutte le tipologie di rapporti nei quali, a fronte di un'attività di ricerca, studio, collaborazione o lavoro specializzante, scaturisca comunque l'obbligo per l'Università di corrispondere al privato una borsa di studio o un contributo economico diversamente denominato, non consentendo, pertanto, per tali ipotesi, la partecipazione a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura interessata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Comunque, proprio per ottenere un'uniforme interpretazione ed un'univoca applicazione della legge, si comunica che l'Ateneo, con nota prot. 19308 del 28/3/2011, ha già avviato l'iter procedurale presso il MIUR, come, d'altronde, suggerito dalla stessa Avvocatura distrettuale dello Stato".

Inviato da iPhone

Condividi

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More